Art. 8.
(Adeguamento della legislazione vigente).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente:

              «Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità e comunque

 

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inquadrati, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti:»;

          b) al numero 2), le parole: «connesse all'attività turistica» sono soppresse;

          c) il numero 5) è sostituito dal seguente:

              «5) organizzatori generali, direttori in genere, direttori di sala, vice-direttori, aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione».

      2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'esibizione del certificato è inoltre condizione per la concessione del per-messo rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori per spettacoli e trattenimenti. Il certificato ha durata annuale e, se non sono riscontrate irregolarità o inadempienze, si intende automaticamente rinnovato di anno in anno. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento».

      4. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) siano tecnici o artisti interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che prestino attività a carattere non continuativo».

      5. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma 1,

 

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con possibile suddivisione tra giornate di spettacolo e giornate di prova, di cui almeno sessanta devono essere giornate di spettacolo».